Il recepimento italiano della Direttiva (UE) 2024/825 rafforza le regole su green claims, etichette di sostenibilità, durabilità, riparabilità e informazioni precontrattuali.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/825 e interviene sul Codice del consumo per rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde, contrastare pratiche comunicative ingannevoli e migliorare la qualità delle informazioni fornite al mercato. Il decreto è entrato in vigore oggi 24 marzo 2026, mentre le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026. (Gazzetta Ufficiale)
Non si tratta solo di una nuova stagione di compliance. Il provvedimento porta nel diritto positivo un principio sempre più centrale per le imprese: non basta dichiarare, occorre poter dimostrare. La sostenibilità, la durabilità e la riparabilità non possono più essere comunicate in modo generico, suggestivo o non verificabile.
La Commissione europea sintetizza infatti la finalità della direttiva in termini molto chiari: migliori informazioni al punto vendita su durabilità, riparabilità e garanzia legale, insieme a una tutela più forte contro greenwashing e pratiche di obsolescenza precoce. (European Commission)
- Che cosa fa, in concreto, il decreto
Il d.lgs. n. 30/2026 modifica in modo puntuale il Codice del consumo, introducendo nuove definizioni e nuovi obblighi informativi, oltre ad ampliare il catalogo delle pratiche commerciali scorrette. Tra le nuove nozioni entrano nel lessico normativo italiano l’asserzione ambientale, l’asserzione ambientale generica, l’etichetta di sostenibilità, il sistema di certificazione, la durabilità, la garanzia commerciale di durabilità e l’indice di riparabilità.
Il punto di fondo è che la norma non guarda solo alle parole, ma all’intera architettura del messaggio: claim, etichette, simboli, comparazioni, garanzie, recensioni, informazioni sui ricambi, aggiornamenti software e riparabilità entrano tutti in un’area di maggiore presidio giuridico.
- Le principali novità per comunicazione e marketing
Una prima area di intervento riguarda le asserzioni ambientali. Il decreto considera in ogni caso ingannevole, tra l’altro, l’uso di un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non istituita da autorità pubbliche. Considera inoltre scorrette le asserzioni ambientali generiche che il professionista non sia in grado di sostenere con prova dell’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti.
Un secondo profilo riguarda le affermazioni che estendono impropriamente al prodotto nel suo complesso o all’attività dell’impresa nel suo complesso caratteristiche che riguardano solo un aspetto limitato. Allo stesso modo, il decreto vieta di affermare che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra sulla sola base della compensazione.
Vengono poi rafforzate le condizioni per comunicare prestazioni ambientali future: non bastano obiettivi generici o dichiarazioni di intenti. Servono impegni chiari, oggettivi, pubblicamente accessibili e verificabili, contenuti in un piano di attuazione dettagliato e verificato periodicamente da un terzo indipendente, con risultati accessibili ai consumatori.
- Durabilità, riparabilità, aggiornamenti software
Il decreto non si limita ai green claims. Interviene anche sulla qualità dell’informazione relativa alla vita utile dei prodotti. Nel Codice del consumo entrano riferimenti espliciti alla garanzia commerciale di durabilità, definita come l’impegno del produttore a rispondere direttamente verso il consumatore per riparazione o sostituzione durante il periodo garantito, se il bene non mantiene la propria durabilità. En
trano anche la definizione di durabilità e quella di indice di riparabilità. Sul piano informativo, gli articoli 48 e 49 del Codice del consumo vengono integrati per richiedere, quando applicabili e quando le informazioni siano disponibili, indicazioni su:
- esistenza e durata della garanzia commerciale di durabilità;
- periodo minimo di disponibilità degli aggiornamenti software;
- indice di riparabilità;
- disponibilità, costo stimato e modalità di ordinazione dei pezzi di ricambio;
- disponibilità di istruzioni per riparazione e manutenzione;
- eventuali restrizioni alla riparazione.
Questo passaggio è molto rilevante per chi vende online o comunica su schede prodotto, marketplace, e-commerce, cataloghi digitali o materiali commerciali: molte informazioni che finora venivano considerate “tecniche” o secondarie diventano ora centrali nella qualità giuridica e reputazionale della relazione con il consumatore.
- Le pratiche che diventano particolarmente rischiose
Il decreto amplia il perimetro delle pratiche considerate in ogni caso scorrette, includendo, tra le altre:
- presentare un bene come riparabile quando non lo è;
- affermare falsamente una certa durabilità in condizioni normali d’uso;
- non informare che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene;
- presentare come necessario un aggiornamento che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
- indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo prima del necessario;
- non informare sulle limitazioni connesse all’uso di ricambi, accessori o materiali di consumo non originali, oppure affermare falsamente che tali limitazioni esistano.
Per le imprese questo significa una cosa molto concreta: il rischio non si annida solo nello slogan finale, ma nell’intera catena che porta alla claim, cioè nella raccolta dei dati, nella validazione tecnica, nella traduzione marketing e nella coerenza tra canali.
- Che cosa dovrebbero fare ora le aziende
Per le imprese, il tempo utile è quello che precede il 27 settembre 2026, data dalla quale le nuove disposizioni si applicano. Questo rende opportuno avviare subito una verifica interna delle comunicazioni commerciali e delle informazioni al consumatore.
In termini operativi, è consigliabile:
- mappare tutti i claim ambientali e di sostenibilità oggi utilizzati;
- verificare quali siano davvero supportati da evidenze idonee;
- distinguere con precisione le affermazioni sul prodotto nel suo complesso da quelle riferite a singole caratteristiche;
- rivedere etichette, schede prodotto, e-commerce, packaging e materiali sales;
- allineare marketing, legale, sostenibilità, acquisti e prodotto su un processo comune di approvazione delle claim;
- predisporre evidenze documentali a supporto di durabilità, riparabilità, ricambi e aggiornamenti software.
Una norma sulla trasparenza, non solo sul “washing”
Ridurre il decreto a una “norma contro il greenwashing” sarebbe corretto, ma incompleto. Il suo significato è più ampio: chiede alle imprese di passare da una comunicazione centrata sulla promessa a una comunicazione centrata sulla dimostrabilità. In questo senso, il decreto non riguarda solo la legalità del messaggio, ma anche la sua credibilità. (European Commission)
Per questo motivo il d.lgs. n. 30/2026 va letto non come un intervento meramente tecnico, ma come un punto di svolta nel rapporto tra impresa, linguaggio e fiducia: una claim non vale per la sua forza espressiva, ma per la sua capacità di reggere alla prova dei fatti.
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